Vi sono casi in cui interventi non strutturali debbano prevedere il deposito sismico?

Si rammenta quanto recita il paragrafo 8.2 delle NTC 2018: “Nel caso di interventi che non prevedano modifiche strutturali (impiantistici, di distribuzione degli spazi, etc.) il progettista deve valutare la loro possibile interazione con gli SLU ed SLE della struttura o di parte di essa.” Sarà quindi il professionista a valutare caso per caso la necessità del deposito qualora vi siano modifiche sostanziali della rigidezza degli elementi portanti.

Per meglio comprendere questa necessità elenchiamo alcuni casi rilevanti:

  • modifica di distribuzione interna tramite rimozione di partizioni in legno appese, presenti frequentemente in edifici storici, e sostituzione con tipologie murarie tradizionali

  • inserimento di elementi d'arredo particolarmente pesanti quali tavoli in pietra, vasche idromassaggio di notevoli dimensioni, librerie aperte su entrambe i lati, …

  • sistemi impiantistici e relativi controsoffitti appesi ai solai

  • posa di unità di trattamento aria, serbatoi, pompe di calore a livelli diversi dal terreno.

Si rammentano anche i seguenti interventi:

  • formazione di nicchie per armadiature

  • formazione di nicchie per contatori, caldaie, ecc…

Si evidenzia che eventuali gradini di accesso all’immobile realizzati a terra non necessitano di deposito.

Ultimo aggiornamento: 14/04/2026

Deposito sismico e denuncia dei cementi armati

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