È necessario depositare le varianti non sostanziali in una pratica di deposito sismico e denuncia dei cementi armati prima della chiusura dell'intervento?

Ai sensi dell'art. 94 bis comma 2 del DPR 380/01 e in base al D.M. Mit del 15 maggio 2020 per le varianti non sostanziali non occorre la denuncia dei lavori preventiva ma, le stesse, vanno riportate nella relazione a struttura ultimata, se prevista, o nel collaudo, se previsto, o nella dichiarazione di regolare esecuzione, con allegata copia del progetto strutturale.

Con riferimento alla corretta applicazione dei contenuti dell'articolo 65 comma 5 del D.P.R. 380/2011, si precisa che è necessario procedere alla denuncia preventiva con riferimento alle sole varianti che si riferiscono a modifiche sostanziali nelle strutture.

Ultimo aggiornamento: 14/04/2026

Deposito sismico e denuncia dei cementi armati

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