È ammesso il subappalto di sola manodopera?

No.

Il subappalto di sola manodopera che si riduca alla sola fornitura di personale, è generalmente vietato in quanto può mascherare una somministrazione/o un’interposizione illecita di manodopera, soggette a conseguenze anche sanzionatorie.  

Le prestazioni che possono essere affidate in subappalto devono ricomprendere i materiali, i mezzi d’opera e le risorse umane necessarie per realizzare la lavorazione. 

Infatti, affinché un contratto di subappalto sia legittimo, il subappaltatore deve possedere tre requisiti fondamentali: 

 

  • organizzazione delle attività e dei mezzi necessari per eseguire la lavorazione affidata: il subappaltatore deve utilizzare proprie attrezzature e macchinari

  • assunzione del rischio d’impresa: il rischio d'impresa deve ricadere interamente sul subappaltatore

  • potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto: i lavoratori devono rispondere alle direttive del subappaltatore e non del committente.

     

 

Se anche uno solo di questi requisiti manca, l’affidamento a terzi di parte delle prestazioni contrattuali non può configurarsi come subappalto e di conseguenza non sussistono i presupposti necessari per la Stazione appaltante per autorizzare l’istanza. 

 

Ultimo aggiornamento: 16/02/2026

Modulistica richieste subappalto, noli a caldo, forniture

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