Entro quando presentare richiesta di cessazione di esposizione della pubblicità?
La cessazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo.
In caso di rinuncia volontaria all’autorizzazione e/o concessione di carattere permanente, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione e sempre che sia presentata all’Ufficio competente la relativa comunicazione di cessazione entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello della data indicata di cessazione (art. 18, co. 2 Reg.)
In caso di concessione e/o autorizzazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo del versamento dell’intero canone indicato nell’atto concessorio o autorizzatorio, salva la prova che la minor superficie o durata dell’occupazione dipende da causa di forza maggiore. (art. 18, co. 3, Reg.)
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Ultimo aggiornamento: 23/10/2025
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