Non voglio più esporre pubblicità, cosa devo fare?

Qualora dopo la presentazione della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o di autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l’attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Anche qualora il richiedente abbia rinunciato, sono dovute le relative spese istruttorie.

 

Qualora la comunicazione pervenga dopo la conclusione del procedimento è dovuta un’indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione richiesto. Per i soli “gonfaloni” il pagamento dell’indennità pari al 15% del canone è dovuto anche qualora la rinuncia intervenga prima della conclusione del procedimento.

 

Per le pubbliche affissioni, il committente ha facoltà di richiedere l’annullamento della richiesta di affissione prima che la stessa venga eseguita, con l’obbligo, in ogni caso, di corrispondere contestualmente la metà del canone dovuto. (art. 15, commi 1, 2 e 3 del Regolamento).

 

Presentare l’istanza di rinuncia attraverso il portale One Pay.

 

Per ricevere ulteriore assistenza, consultare la sezione "Hai ancora bisogno di aiuto?".

Ultimo aggiornamento: 23/10/2025

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