È necessario presentare una pratica di deposito sismico e denuncia dei cementi armati per la sopraelevazione di due o più piani di edifici in muratura e misti?
Ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 14 Legge 64 del 1974), è consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti la sopraelevazione di un solo piano negli edifici in muratura.
Si specifica che tale disposizione non si applica nei seguenti casi:
edifici a struttura mista.
Trattasi di edifici realizzati con struttura sismo-resistente in muratura e altro materiale da costruzione poste in parallelo o in serie. Sarà tuttavia necessario dimostrare che entrambe le tipologie costruttive siano reagenti in modo significativo alle azioni sismiche, analizzando che il contributo totale alla rigidezza ed alla resistenza sotto azioni orizzontali della struttura secondaria superi il 15% dell’analogo contributo della struttura primariaquanto contenuto all’interno dell’art. 90 del D.P.R. 380/2001 e del precedente art. 14 della L. 64/1974 non può considerarsi retroattivo, pertanto solo gli edifici sopraelevati dopo il 1974 non sono da considerarsi ulteriormente sopraelevabili.
Ultimo aggiornamento: 14/04/2026
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